Il decreto semplificazioni rischia di produrre nuove complicazioni. Il provvedimento infatti interviene sul rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa ma senza spostare i termini per i pagamenti. Pertanto i contribuenti avranno meno tempo a disposizione.
In particolare, l’articolo 11 stabilisce che vengano differiti:
dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 322/1998) entro il quale i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IRAP devono essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 322/1998) entro il quale devono essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730;
dal 15 febbraio alla fine del mese di febbraio il termine (art. 2, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998), entro il quale i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.
È il caso di ricordare che l’articolo 24 del medesimo decreto, sposta i termini per l’approvazione degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) dal 31 dicembre dello stesso periodo d’imposta nel quale sono applicati, alla fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di applicazione.
Allo stesso modo le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono approvate entro il mese di aprile e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Tali misure, in verità, non rappresentano alcuna semplificazione per i contribuenti, dal momento che ritardano la possibilità per le imprese ed i loro intermediari di entrare nella disponibilità dei software aggiornati per l’effettuazione dei versamenti dei tributi, il cui termine resta invariato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Fonte cna.it