La previsione dell’estensione, da 30 a 60 giorni, del termine di pagamento delle somme dovute al fisco a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni stabilito dall’articolo 37-quater del DL n. 21/2022 ha sollevato dubbi riguardo all’ambito temporale di applicazione della norma fissato tra il 21 maggio ed il 31 agosto 2022.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che l’estensione si applica solamente in caso di pagamento in unica soluzione delle somme dovute.
Pertanto, rimane confermato il termine ordinario di 30 giorni per il versamento della prima rata, nel caso in cui il contribuente intenda optare per il pagamento rateale.
Per gli stessi motivi, resta fissato in 30 giorni anche il termine a disposizione del contribuente per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti mantenendo la riduzione a un terzo delle sanzioni, previsto dal comma 3 dei richiamati articoli 36-bis e 54-bis.
Ciò premesso, l’articolo 37-quater ha efficacia temporale limitata dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21/2022) al 31 agosto 2022.
Per quanto riguarda la decorrenza iniziale, si ritiene che possano beneficiare dell’estensione tutte le comunicazioni d’irregolarità i cui termini ordinari di pagamento non erano ancora scaduti alla data del 21 maggio 2022.
Si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate/consegnate a partire dal 21 aprile 2022 e degli avvisi telematici resi disponibili a partire dal 20 febbraio 2022.
Per quanto riguarda, invece, il momento finale di efficacia della disposizione, si ritiene che possano beneficiare dell’estensione tutte le comunicazioni (compresi gli avvisi telematici) recapitate/consegnate entro il 31 agosto 2022.
Qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 4 settembre) la scadenza è ulteriormente rinviata secondo le disposizioni di tale norma.
Fonte cna.it